Il lavoro fornito per mezzo di piattaforme, chiamate numeriche, portò, per il rapporto di lavoro, nuovo contesto di situazioni fatiche che divergono dalla forma tradizionale di legame di impiego in cui il lavoro si identifica, fisicamente, con il luogo, persone e informazioni chiare quanto all'oggetto del contratto di lavoro, con doveri e obblighi più meglio identificati
La preoccupazione di inquadramento giuridico di questa nuova modalità di rapporto di lavoro, al fine di tutelare il prestatore con diritti lavorativi, si è aggrappato al modello binario che ha caratterizzato la formazione del Diritto del Lavoro. L'Unione Europea, portata dalla serie di conflitti esistenti nei paesi dell'UE, aprovou e publicou a Diretiva (UE) 2024/2831, del Parlamento europeo e del Consiglio, che è entrato in vigore il 2 dicembre 2024 e la cui scadenza, per trasposizione per gli Stati membri,scadrà il 2 dicembre 2026. La direttiva si applica alle piattaforme di lavoro digitali che organizzano lavoro in piattaforme digitali effettuato nell'Unione europea, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento o dalla legge che sia in altro modo applicabile
Secondo la citazione della normativa comunitaria, la direttiva mira migliorare le condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali nel lavoro su piattaforme digitali per mezzo di: a) dell'introduzione di misure per facilitare la determinazione dello status professionale corretto delle persone che lavorano su piattaforme; b) della promozione della trasparenza, dell'equità, della supervisione umana, della sicurezza e della responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro in piattaforme digitali; e c) Del miglioramento della trasparenza relativa al lavoro in piattaforme digitali, anche in situazioni transfrontaliere
La direttiva stabilisce, Ancora, diritti minimi applicabili a tutte le persone che lavorano in piattaforme digitali che hanno un contratto di lavoro o rapporto di lavoro o che, sulla base di un'apprezzamento dei fatti, se può determinare che hanno un contratto di lavoro o rapporto di lavoro, così come definiti dalla legge, da convenzioni collettive o dalle pratiche in vigore negli Stati membri, avendo in considerazione la giurisprudenza della Corte di giustizia
C'è, nella direttiva, l articolo 5o, che esprima riferimento di che, giuridicamente si applicherà al rapporto contrattuale tra la persona e la piattaforma digitale, la presunzione di rapporto di impiego condizionata alla prova dell'esercizio del potere direttivo e del controllo dalla piattaforma, osservate le condizioni praticate dal diritto nazionale. Passerà, quindi, alla piattaforma ilidere la presunzione legale, nel caso tu sia interessato
Del che si vide, seguiamo con le stesse regole precedenti in cui il inquadramento dei fatti costitutivi della pretesa alla condizione giuridica dipende da elementi rilevanti e inquestionabili per che il prestatore debba essere considerato impiegato. Detto in altre parole, l'evoluzione tecnologica e le trasformazioni nelle relazioni di lavoro dimostrano che gli elementi della formazione di legame di impiego non possono essere definiti dal legislatore, ma sempre dipenderanno dalla qualificazione giuridica dei fatti
Come si vede, il tema della presunzione della subordinazione sempre ha accompagnato e accompagnerà le discussioni attorno al riconoscimento del legame di lavoro. La legge non ha il potere di esaurire e pacificare la discussione, perché, sembra, l'accertamento dei fatti è ancora fondamentale per la convinzione dei giudici che oggi, in quanto si tratta di lavoro per mezzo di piattaforma digitale, devono affrontare l'autonomia della volontà e la buona fede nei rapporti contrattuali, come viene affermando la Suprema Corte Federale